(T.a.r. Sardegna Sez. I 02.04.2021, n. 239)

 

La Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha ribadito alcuni rilevanti principi in tema di distanze tra edifici:

 I) solo i balconi aventi funzione architettonica o decorativa, e non idonei ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l’uso abitativo, possono essere esclusi dal calcolo delle distanze tra edifici, tra confini e tra superfici finestrate;

 II) balconi e pensiline non sono dunque compresi nel computo delle distanze di cui al ridetto art. 9, del D.M. n. 1444 del 1968, qualora vi sia una norma di piano che ciò autorizzi e a condizione che si tratti di balconi aggettanti, estranei cioè al volume utile dell’edificio;

 III) assume dunque rilevanza decisiva il profilo della dimensione della sporgenza e il rilievo che la sporgenza assume con gli altri elementi aggettanti che costituiscono la struttura esterna dell’immobile;

IV) i balconi aggettanti nel progetto edilizio in questione risultano, infatti, avere (per singolo piano) una conformazione complessiva superiore al 40% dello sviluppo orizzontale del fronte/prospetto;

 V) una tale estensione dei balconi non può evidentemente non rilevare, ai fini del computo delle distanze, in quanto i balconi aggettanti del progetto non hanno quella funzione meramente decorativa che avrebbe consentito una deroga al rispetto delle disposizioni legali sulle distanze minime dai confini ma costituiscono una consistente estensione (parzialmente esterna) delle superfici calpestabili utilizzabili per l’uso abitativo.

 

Leggi la sentenza

T.a.r. Sardegna – sentenza 202100239

 

 

 

 

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