(T.A.R. Sardegna, sez. I, 19 marzo 2021, n. 192)

 

Con la sentenza in oggetto, il T.A.R. Sardegna ha affermato un importante principio in materia di interpretazione del disposto di cui all’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) sul rilascio del porto d’armi, alla luce della modifica apportata dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2018.

Dopo aver ribadito i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia di rilascio o rinnovo del porto d’armi, il Collegio ha rilevato che, con riferimento al caso in esame, dovesse essere privilegiata un’interpretazione della disposizione conforme ai principi costituzionali.

Richiamando un indirizzo interpretativo già accolto dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 1° marzo 2019, n. 1041) è stato infatti affermato che l’art. 43, comma 2, R.D. n. 773/1931, così come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2018, qualifica come discrezionale il potere esercitabile dalla P.A. in sede di rilascio o rinnovo della licenza di porto d’armi, in presenza di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, con conseguente superamento di ogni automatismo.

 

Leggi la sentenza

Sentenza T.A.R. Sardegna, sez. I – n. 192 – 19 marzo 2021

 

 

 

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