(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 29.10.2021, n. 734)

La Prima Sezione del T.a.r. Sardegna, con ampia e articolata motivazione, ha esaminato e confermato l’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui ai sensi dell’art. 120, comma 11 bis, c.p.a. l’esperibilità di un ricorso cumulativo nelle gare d’appalto è condizionato alla contestuale sussistenza di tre presupposti:

a) la presentazione di offerte per più lotti;
b) l’impugnazione di uno stesso atto;
c) la deduzione di identici motivi di ricorso.

La suddetta norma, in particolare, ha carattere eccezionale e si giustifica solo se ricorre una stretta connessione oggettiva tra gli atti impugnati.

Tale connessione, ha ricordato il T.a.r. Sardegna, dev’essere data dall’identità dei motivi di ricorso, per cui essi devono essere comuni a tutti i lotti di gara impugnati. In altri termini, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni.

 

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T.a.r. Sardegna – sentenza 202100734_01

 

 

 

 

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