(TAR Sardegna, Sez. I, n° 188/2016).
Con la sentenza n. 188/2016 il TAR Sardegna, conformandosi alla recente sentenza della Corte di Cassazione (SS. UU. Civ. 25.11.2014 n. 25011), ha affermato la propria giurisdizione in materia di assegnazione delle ore di sostegno nel caso in cui le censure abbiano ad oggetto l’illegittimità del Piano Educativo Individualizzato.
Nel merito il Giudice, richiamando la propria giurisprudenza (tra le tante si veda Sez. I, 30.10.2010, n. 2456), ha affermato che il diritto dell’alunno disabile all’assegnazione di un numero di ore di sostegno parametrato alla gravità dell’handicap ha carattere fondamentale ed è sancito sia dall’art. 38 della Costituzione che dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite.
Il minore privato di un adeguato supporto scolastico ha diritto altresì al risarcimento del danno esistenziale subito a causa della riduzione del numero delle ore di sostegno.
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