(Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 26909 del 20.09.2023)

 

La Terza Sezione Civile ha esaminato molteplici e rilevanti questioni sia di processuale sia di diritto sostanziale.

Tra queste, rilevano in particolare le seguenti:

i) relativamente alla legitimatio ad causam, la Corte ha ritenuto cheLa questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva di una parte va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte del 16 febbraio 2016, n. 2951”;

ii) quanto al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex 112 c.p.c., la medesima Corte ha precisato che “non osta, dunque, a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o che interpreti il titolo su cui si fonda la controversia in modo diverso ed anche che applichi una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, qualora il petitum e la causa petendi siano rimasti inalterati”;

iii) per ciò che concerne la natura giuridica dei Consorzi Industriali “costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici (per tale qualificazione, con riferimento ad altro Consorzio di sviluppo industriale della Sardegna, per l’esattezza quello di Cagliari, si veda, nella più recente giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. 2, sentenza del 12 febbraio 2021, n. 1282, pronuncia nella quale, tuttavia, si precisa che ‹‹non tutte le loro attività sono da ricondurre al campo privatistico imprenditoriale, restandone escluse, ad esempio, quelle di natura pubblicistica che attengono ai poteri inerenti alla «localizzazione industriale»; nello stesso senso anche Cass., sez. U, 29/04/2015, n. 8619, non massimata sul punto), è pervenuta, per ciò solo, ad escludere l’applicabilità degli artt. 16 e 17 del r.d. 2240 del 1923”.

 

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Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 26909 del 20.09.2023

 

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