(T.a.r. Sardegna Sez. I,  10.07.2023, n. 514)

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Prima Sezione ha deciso un complesso e rilevante contenzioso relativo ad un appalto del sistema sanitario.

In particolare, il Collegio -con ampia ed equilibrata motivazione- ha tra l’altro ribadito i seguenti principi:

i) quanto alla natura del raggruppamento (R.t.i. orizzontale oppure misto), esso va qualificato come orizzontale proprio in ragione di detta identità di competenze, non rilevando in senso contrario il riparto interno di attività ai sensi del comma quarto.

Conseguentemente, dal punto di vista strutturale, è sufficiente che ciascuna impresa del raggruppamento sia coinvolta nell’esecuzione di una o più delle parti di cui si compone il servizio; dal punto di vista funzionale, la mera scomposizione qualitativa interna del RTI è compatibile con l’istituto del RTI orizzontale e non vale ad identificare un RTI verticale, per il quale occorre, invece, una differente spendita del possesso dei requisiti di qualificazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 5195/2021; id., Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5765; id., Sez. V, n. 7922/19);

 

ii) per ciò che concerne le doglianze mosse nei confronti del contratto di avvalimento, occorre rilevare anzitutto che non ha alcun rilievo la contestata assenza di “tracce” del costo dell’avvalimento nell’offerta tecnica e in quella economica, atteso che, come dedotto dalla controinteressata, la prima non deve contenere voci di costo, mentre la seconda non deve necessariamente contenere il dettaglio di ogni singola voce di costo.

Peraltro, nella fattispecie viene in rilievo un avvalimento infra-raggruppamento, dal quale può fisiologicamente discendere che i costi della mandataria vangano compensati con i ricavi della mandante.

Non può dirsi, in ogni caso, che l’avvalimento in questione non preveda un corrispettivo, in quanto, ai sensi dell’art. 6 del contratto, le attività rese dall’ausiliaria saranno remunerate secondo il criterio dell’integrale ripianamento dei costi aziendali sopportati e documentati e fermo, ad ogni buon conto, il compenso di € 10.000,00 in cambio della garanzia economica prestata;

 

iii) con riferimento all’irragionevolezza e illogicità dei giudizi e dei punteggi attribuiti dalla commissione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza.

Il sindacato sulla legittimità dei punteggi che la commissione in sede di gara attribuisce all’offerta tecnica, e delle sottostanti valutazioni, si arresta ad una soglia di manifesta illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 395 del 21.1.2022).

 

Leggi la sentenza
T.a.r. Sardegna Sez. I,  10.07.2023, n. 514

 

 

 

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