(Tar Sardegna, Sez. II, 5.12.2017, n. 769)

Con ricorso innanzi al T.a.r. Sardegna, la Società ricorrente domandava l’annullamento dei provvedimenti interdittivi adottati dal Comune di Cagliari in relazione alle pratiche DUAAP presentate per il frazionamento di alcuni immobili adibiti ad uso ufficio e ubicati nel fabbricato sito in Cagliari, via Tommaso D’Aquino n° 18, facente parte del più ampio complesso edilizio denominato ‘Torri di Monreale’.

In particolare, l’Amministrazione comunale aveva motivato il diniego sulla base del parere sfavorevole precedentemente reso dal Servizio Igiene Pubblica della ASL di Cagliari e fondato sull’insussistenza dell’altezza minima di 2,70 metri prescritta dal D.Lgs. n° 81/2008.

Il T.a.r. Sardo, con sentenza n° 769/2017, ha accolto il ricorso sotto il profilo della tardività dei provvedimenti impugnati, in quanto adottati dall’Ufficio Comunale ben oltre il termine dettato dall’art. 1, comma 22, della Legge Regionale n° 3/2008 per il corretto esercizio dei poteri interdittivi.

Il Tribunale ha, altresì, rilevato che la circostanza per cui fosse stato rilasciato, in data 14.12.1987, il certificato di agibilità dell’immobile per uso ufficio rende non giustificabile la successiva adozione di atti interdittivi, avuto riguardo al legittimo affidamento suscitato nella ricorrente e fondato sulla persistente vigenza di un titolo abilitativo in ordine all’utilizzabilità commerciale del fabbricato.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. II, 5.12.2017, n. 769

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