(Consiglio di Stato, Sez. III, 29.12.2017, n. 6154)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6154/2017, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca di un finanziamento pur nella consapevolezza della sua adozione ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (“Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l’insieme delle imprese interessate”).

Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che a seguito della proposizione dell’istanza di proroga l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una conseguente attività istruttoria, al fine di adottare una determinazione adeguatamente motivata e coerente rispetto all’intervento assentito ed alle ragioni poste a base della istanza.

La mancata valutazione dell’istanza di proroga presentata dalla parte ha dunque determinato la radicale illegittimità dell’atto di revoca.

Leggi la sentenza:

Consiglio di Stato, Sez. III, 29.12.2017, n. 6154

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