(Consiglio di Stato, Sez. V, 02.03.2018, n. 1292)

Con la sentenza n. 1292/2018, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del T.a.r. Sardegna n. 667/2017, ha respinto il motivo di appello fondato sull’assunto secondo cui la valutazione della presenza in organico di professionalità adeguate per essere designate quali commissari interni debba essere fatta prendendo come ambito di riferimento la centrale unica di committenza […].

A tal proposito il Collegio ha ritenuto “corretta l’interpretazione teleologica dell’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 risalente al precedente di questo Consiglio, III, 12 dicembre 2014, n. 6114, secondo cui allorché si crea un disallineamento tra l’Amministrazione cui sono imputati gli effetti del contratto e quella che gestisce la procedura, i membri della Commissione devono essere scelti tra i funzionari dell’Amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall’impresa selezionata, e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha gestito la gara.

 Invero la ratio della norma è quella per cui la nomina, come componenti della Commissione giudicatrice, di funzionari della stazione appaltante consente di realizzare una duplice finalità: il contenimento della spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura”

Con riferimento alla doglianza relativa alla mancanza di motivazione della determina che ha attestato, con riferimento alla composizione della commissione di gara, la carenza di organico del Comune, il Consiglio di Stato ha affermato che “l’atto di nomina di membri esterni legati da un rapporto di servizio con altra Amministrazione per “carenza di interni adeguati” non richiede uno specifico corredo motivazionale, che l’art. 84, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 sembra, piuttosto, richiedere, quanto meno ai fini del rispetto del criterio della rotazione, per la sola designazione di liberi professionisti e professori universitari di ruolo.

La giustificazione della designazione quale membro esterno di un funzionario di altra Amministrazione è il possesso dell’adeguata competenza tecnica, sì che motivo di illegittimità del provvedimento di nomina è il dato obiettivo che i soggetti prescelti non siano effettivamente esperti nella materia oggetto di gara, ma tale profilo non è contestato in questa sede”.

Infine, il Consiglio di Stato ha altresì affermato che non sussiste alcuna incompatibilità tra la carica di presidente della Commissione” e quella di R.U.P., eventualmente configurabile, alla stregua di quanto previsto dall’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alla figura del componente della Commissione stessa.

Leggi la sentenza:

Consiglio di Stato, Sez. V, 02.03.2018, n. 1292

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