(Consiglio di Stato, Sez. III, 08.06.2018, n. 3488)

Con la sentenza n. 3488 dell’8 giugno 2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, nel confermare la Sentenza del T.a.r. Lazio n. 7619/2017, ha statuito che “è indubbio, infatti, il carattere pianificatorio e programmatorio del Piano, volto a regolamentare l’offerta del “Pecorino Romano DOP” e, quindi, quale strumento di programmazione finalizzato a prevenire la crescita incontrollata della produzione. Ne consegue che in alcun modo possano applicarsi al Piano le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della l. n. 241 del 1990, proprio per la previsione dell’art. 13 della stessa legge”.

Inoltre, il Collegio ha affermato che la previsione  dell’art. 6 delle Linee Guida, che in alcun modo vieta che l’attestazione degli accordi preventivi di adesione al Piano di regolazione dell’offerta sia data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è stata puntualmente rispettata dal Presidente del Consorzio, il quale ha allegato l’elenco dei caseifici e degli allevatori aderenti e le rispettive quantità prodotte.

Sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, il Collegio ha ritenuto condivisibili i rilievi del primo Giudice, che aveva correttamente evidenziato come l’Amministrazione regionale avesse accertato, proprio all’esito di una completa e approfondita istruttoria, l’esistenza dell’accordo di almeno 2/3 dei produttori di latte e formaggio, verificando la sussistenza dei requisiti, di cui all’art. 6 delle linee guida, attraverso i dati richiesti all’organismo di controllo e un controllo a campione sull’effettiva adesione attraverso le singole dichiarazione dei produttori di latte e formaggio e le deliberazioni delle cooperative e delle organizzazioni dei produttori aderenti all’Accordo, secondo quanto previsto dall’art. 7 delle stesse Linee guida.

In definitiva, il Consiglio di Stato ha sancito la legittimità del Piano di regolazione dell’offerta del Pecorino Romano DOP in quanto “il contingentamento dell’offerta, a fronte di un previsto incremento della stessa appare misura preventiva necessaria ed adeguata a garantire una corretta regolamentazione del mercato per evitare ulteriori ripercussioni negative sulle aziende produttrici di latte e formaggio”.

Del resto la stessa Commissione Europea, nella relazione sull’evoluzione del mercato lattiero-caseario e sul funzionamento delle disposizioni del pacchetto latte, presentata davanti al Consiglio e al Parlamento europeo il 24 novembre 2016, osserva, al par. 3.4. che L’Italia e la Francia valutano positivamente l’utilizzo di strumenti finalizzati a garantire il corretto adeguamento dell’offerta alla domanda, la stabilizzazione dei prezzi e la protezione della produzione nelle zone svantaggiate.

Leggi la sentenza:

Consiglio di Stato, Sez. III, 8.6.2018, n. 3488

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