Consiglio di Stato Sez. IV n. 1825 del 13.3.2020

 

Con la sentenza n. 1825 del 13.3.2020, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni rilevanti principi in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24 Cost. e dall’art. 100 c.p.c., precisando in particolare che l’interesse processale presuppone, nella prospettazione di parte, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al Giudice di tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale.

In mancanza di detti presupposti, ha osservato la Sezione, l’azione non è ammissibile in quanto sarebbe inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale ove non si rinvenga una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione.

L’interesse a ricorrere è, infatti, condizione dell’azione e corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente.

 

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Consiglio di Stato Sez. IV n. 1825 del 13.3.2020

 

 

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