(T.a.r. Sardegna Sez. I,  29.05.2023, n. 383)

 

Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. Sardegna -accogliendo la tesi della ricorrente- ha evidenziato che la clausola del bando di un appalto di servizi che contempla l’obbligo del sopralluogo, in mancanza di espresse indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento, deve essere interpretata in senso restrittivo, attribuendo alla prescrizione il significato maggiormente conforme al principio di massima partecipazione alla gara ed eventualmente utilizzando, a tal fine, gli strumenti di soccorso procedimentale previsti dall’art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la Prima Sezione ha precisato che è legittima sia la scelta della stazione appaltante di richiedere – in ragione del caso concreto che giustifica tale prescrizione – l’effettuazione del sopralluogo con espressa comminatoria di esclusione per il caso di mancata effettuazione dello stesso, sia la scelta di quest’ultima di rimettere l’effettuazione del sopralluogo all’autoresponsabilità dell’impresa offerente (quando appunto esso sia previsto dalla legge di gara come obbligatorio ma non sanzionato con l’esclusione) quale possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla migliore formulazione dell’offerta tecnica.

 

Leggi la sentenza
T.a.r. Sardegna Sez. I,  29.05.2023, n. 383

 

 

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