(Tar Sardegna, Sez. II, 18.01.2018, n. 23)

Il T.a.r. Sardegna, con la sentenza n. 23/2018, ha statuito la piena legittimità del voto numerico nella valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico.

Tale pronuncia si inquadra nel più ampio e granitico orientamento giurisprudenziale, come chiarito dallo stesso T.a.r. Sardegna, ribadito anche recentemente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017.

A tale riguardo, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che «in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. […] .

Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (tra le tante, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447)».

Il ricorso è stato, altresì, respinto non essendo stato dimostrato il superamento della c.d. “prova di resistenza” nell’attribuzione dei punteggi per il titolo di laurea.

Difatti, anche ove la commissione avesse attribuito alla ricorrente il punteggio richiesto, la sua posizione in graduatoria non sarebbe mutata.

Leggi la sentenza:

Tar Sardegna Sez. II, 18.01.2018, n. 23

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