(Tar Sardegna, Sez. II, 31.01.2018, n. 53)

Con sentenza n° 53/2018, il T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza volta all’accertamento di conformità di un immobile sito in località “Campu Sa Pira”.

In particolare, il Tribunale Sardo si è soffermato sull’applicabilità dell’istituto della “sanatoria giurisprudenziale” (anche) alle ipotesi di intervento non conforme alle norme urbanistico-edilizie vigenti al momento della costruzione ma conforme a quelle vigenti al momento della definizione dell’istanza.

Il Giudice ha, altresì, chiarito che, nell’ambito della “ristrutturazione edilizia c.d. ricostruttiva” disciplinata dall’art. 3, primo comma, lett. d), del T.U.E., il manufatto oggetto di demolizione e successiva ricostruzione è sottratto al rispetto dei limiti di distanza dal confine e/o da altri fabbricati previsti dal codice civile e dalle norme di pianificazione urbanistica purché “venga ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma” e sia “sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa)”.

Infine, la pronuncia in commento ha ribadito il principio per cui sull’Amministrazione grava sempre l’obbligo di motivare i provvedimenti adottati, alla luce di una rinnovata istruttoria diretta ad accertare, se del caso nel contraddittorio tra le parti, la rispondenza delle tavole di progetto presentate dall’istante e lo stato di fatto realizzato.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, sez. II, 31.01.2018, n. 53

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continua ad utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookies oppure ottieni Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi