(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 5.12.2018, n. 1007)

Con sentenza n° 1007/2018, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha respinto la domanda di esecuzione specifica del giudicato e la connessa domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

A tale ultimo riguardo, il Tribunale Amministrativo ha precisato che <<Tale peculiare strumento opera laddove un giudicato non possa essere eseguito per ragioni estranee al comportamento della parte che ne beneficerebbe, la quale, proprio per questo, invoca il risarcimento: il caso tipico è quello in cui, dopo la sentenza favorevole al concorrente che intenda subentrare all’aggiudicatario nel contratto, la relativa prestazione risulti già eseguita dal primo aggiudicatario.

Viceversa il mezzo di tutela in esame non può essere fondatamente invocato laddove l’esecuzione del dictum favorevole all’aggiudicatario trovi ostacolo in un successivo giudicato (questa volta) sfavorevole e basato su una sopravvenienza imputabile alla parte vittoriosa nel primo giudizio, il che è esattamente quanto accaduto nella vicenda specifica, ove l’aggiudicataria Pellegrini aveva perso, dopo il primo giudizio, un requisito di partecipazione alla gara per effetto della cancellazione dall’Albo professionale di uno dei professionisti che aveva incaricato di curare la progettazione, poi neppure tempestivamente sostituito (vedi supra): in casi come questo, infatti, la decisiva incidenza di un fattore causale sopravvenuto, attribuibile alla parte che invoca il risarcimento, esclude la giuridica configurabilità del nesso eziologico tra condotta dell’amministrazione ed evento dannoso (cioè l’impossibilità di eseguire il giudicato), per cui la responsabilità della prima è da escludere ai sensi dell’art. 1227 c.c.; del resto l’Adunanza Plenaria del Consiglio ha espressamente chiarito, con sentenza 12 maggio 2017, n. 2, che la fattispecie risarcitoria di cui all’art. 112, comma 3, del c.p.a. -pur non presupponendo la colpa della stazione appaltante- esige pur sempre la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l’impossibilità di eseguire il giudicato>>.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. I, 5.12.2018, n. 1007

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