La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n° 38135/21 pubblicata in data 2.12.2021, resa sul ricorso r.g. n. 29898/2020, ha ribadito importanti principi in tema di impugnabilità delle sentenze pronunciate in grado di appello per motivi attinenti alla giurisdizione.
In particolare, il Supremo Consesso ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1389 del 25/02/2020 -che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che l’intervenuto annullamento giurisdizionale del PTP n. 13 della Regione Sardegna non avesse travolto i vincoli paesaggistici gravanti sull’area su cui sorgeva l’immobile controverso- in forza del proprio consolidato orientamento secondo cui <<(cfr. ex multis Cass. S.U. n. 29082/2019) non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un “error in iudicando”.
In particolare, le Sezioni Unite hanno statuito l’inammissibilità dei motivi di ricorso ritenendo, all’opposto, che il Consiglio di Stato si fosse legittimamente <<attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela … >>.
E’ rimasta, dunque, invariata la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato secondo cui il vincolo paesaggistico è fatto salvo non solo per effetto delle misure di salvaguardia di cui alla legge n. 431/1985 (principio che trova, peraltro, il conforto della giurisprudenza della Corte di Cassazione), ma altresì poiché l’annullamento giudiziale del P.T.P. n° 13 –disposto non già perché il Piano fosse eccessivamente conformante, ma al contrario in quanto considerato non idoneo a tutelare adeguatamente le esigenze paesaggistiche- non poteva avere avuto l’effetto di travolgere anche i vincoli derivanti dalla legge, che dovevano rimanere preservati all’atto dell’approvazione del nuovo piano.
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