La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n° 38135/21 pubblicata in data 2.12.2021, resa sul ricorso r.g. n. 29898/2020, ha ribadito importanti principi in tema di impugnabilità delle sentenze pronunciate in grado di appello per motivi attinenti alla giurisdizione.

In particolare, il Supremo Consesso ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1389 del 25/02/2020 -che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che l’intervenuto annullamento giurisdizionale del PTP n. 13 della Regione Sardegna non avesse travolto i vincoli paesaggistici  gravanti sull’area  su  cui  sorgeva l’immobile controverso- in forza del proprio consolidato orientamento secondo cui <<(cfr. ex multis Cass. S.U. n. 29082/2019) non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da  parte  del  giudice  speciale, censurabile  in  Cassazione,  quando  sia  contestato  un  “error  in iudicando”.

In particolare, le Sezioni Unite hanno statuito l’inammissibilità dei motivi di ricorso ritenendo, all’opposto, che il Consiglio di Stato si fosse legittimamente <<attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto, non dal tenore letterale  delle  singole  disposizioni,  ma  dalla  ratio  che  il  loro coordinamento  sistematico  disvela … >>.

E’ rimasta, dunque, invariata la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio di Stato secondo cui il vincolo paesaggistico è fatto salvo non solo per effetto delle  misure  di salvaguardia di cui alla legge n. 431/1985 (principio che trova, peraltro, il conforto della giurisprudenza della Corte di Cassazione), ma altresì poiché l’annullamento giudiziale del P.T.P. n° 13 –disposto  non  già  perché  il Piano fosse eccessivamente  conformante,  ma  al contrario in quanto considerato non idoneo a tutelare adeguatamente  le  esigenze  paesaggistiche- non poteva avere avuto l’effetto di travolgere anche  i vincoli  derivanti  dalla  legge,  che dovevano rimanere preservati all’atto dell’approvazione del nuovo piano.

 

Leggi la sentenza

Ordinanza SS.UU. Cassazione

 

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