(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 09.08.2018, n. 745)

Con la sentenza n. 745/2018, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna, conformemente ad un già consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V 24 aprile 2017 n. 1896), ha statuito essere legittime le ulteriori specificazioni, anche con modifica della stima dei costi, che l’impresa può rendere in occasione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, purché resti ferma la strutturale immodificabilità dell’offerta.

Sotto altro profilo, la sentenza in commento ha sancito che, al fine del calcolo del costo medio orario per ogni singola categoria di lavoratore impiegato, si deve prendere in considerazione il monte ore mensile “effettivo” e non quello “teorico”, previsto, in via generale, dalle Tabelle Ministeriali di riferimento. Di guisa che è corretta la determinazione del costo del lavoro annuo ottenuta moltiplicando il costo medio annuo orario per le ore effettivamente lavorate nell’anno (che comprendono anche le ore riferibili alle assenze per ferie, malattia, permessi sindacali e altri eventi).

Il T.a.r. ha ulteriormente ribadito, altresì, l’incontestato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ammontare delle ore effettivamente lavorate nelle singole imprese (che nelle tabelle ministeriali è indicato sotto la voce “ore mediamente lavorate”) rappresentano un elemento variabile in relazione all’organizzazione della medesima impresa, di talché costituisce un elemento derogabile ove l’impresa fornisca opportune e ragionevoli giustificazioni.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. I, 09.08.2018, n. 745

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