Arbitrato (Cass Civ., Sez. I, n° 748/2015).

 

Deve considerarsi tempestiva la notifica dell’atto di impugnazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante (nel caso di specie il difensore del resistente aveva trasferito il proprio domicilio dopo la notifica dell’atto d’appello), e sia stata, da questi, tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la stessa si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l’impugnazione.

Le convenzioni arbitrali concluse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 40/2006, anche allorquando la domanda di arbitrato sia proposta successivamente, continuano ad essere regolate dalla legge previgente che disponeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale (la pronuncia della Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto per avere il medesimo presuntivamente richiesto -circostanza in ogni caso smentita da un rapido esame dei motivi da parte della stessa S.C.- un riesame del merito del lodo arbitrale impugnato).

 

Leggi la sentenza: Cassazione civile 748-2015

 

 

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