(TAR Sardegna, Sez. I, n° 1145/2015).

 

Il TAR Sardegna con la sentenza n° 1145/2015 ha statuito l’illegittimità della Giunta comunale composta in violazione dall’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014 n° 56, il quale dispone che “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Il TAR ha evidenziato che l’atto di nomina della Giunta da parte del Sindaco non è un atto politico tout court, bensì un atto amministrativo, e pertanto è soggetto al vaglio di legittimità del Giudice amministrativo.

Nel merito è stato osservato che già prima dell’entrata in vigore della norma sopracitata, la quale impone precisi vincoli di genere, all’interno dell’ordinamento vigeva il principio di pari opportunità sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, dall’art. 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nonché dagli articoli 6, comma 3 e 46, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali.

Nella sentenza è stato rilevato altresì che il Sindaco, prima di procedere alla nomina del nuovo assessore di genere maschile, non ha effettuato una apposita istruttoria finalizzata alla verifica di soggetti di genere femminile disponibili ad assumere l’incarico di assessore in violazione della circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, che astrattamente avrebbe consentito di derogare al parametro fissato dalla legge 56/2014.

 

Leggi la sentenza: TAR Sardegna 1145-2015

 

 

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