(Cons. Stato, Sez. III, n° 3135/2012).
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3135/2012, ha respinto l’appello proposto dal concorrente soccombente in primo grado, ritenendo che, ai fini della tempestività del ricorso, fermo restando che la tutela dell’amministrato non può ritenersi operante ogni oltre limite temporale ed in base ad elementi puramente estemporanei, come le richieste d’accesso, tuttavia non può gravare sull’interessato la conseguenza sfavorevole di comportamenti non collaborativi e addirittura ingannevoli dell’Amministrazione che abbiano ritardato la piena conoscibilità degli atti lesivi.
Il Supremo Consesso ha respinto anche il secondo motivo di appello, in quanto il controinteressato che in primo grado non abbia impugnato incidentalmente la norma del bando con cui l’Amministrazione si è autovincolata e ha individuato la “regola del concorso”, non può farne valere la supposta illegittimità in appello, poichè l’atto che contiene tale norma è ormai divenuto inoppugnabile.
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