(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 21.12.2020, n. 726)

Con la sentenza n. 726/2020, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna, nel respingere il ricorso promosso dalla terza classificata, ha analizzato la peculiare fattispecie della c.d. “dipendenza” tra i motivi di ricorso.

In particolare, il Collegio ha evidenziato che l’accoglimento del ricorso avrebbe presupposto la fondatezza sia della prima che della seconda censura.

Difatti, nel caso di specie, l’accoglimento della prima censura avrebbe permesso alla terza classificata di ottenere cinque punti aggiuntivi (da 75,625 a 80,625 punti), così scavalcando la seconda in graduatoria (76,240 punti), mentre l’accoglimento della seconda censura avrebbe comportato la sottrazione di dieci punti alla prima classificata (da 85,665 punti a 75,665).

L’accoglimento di uno solo dei motivi di ricorso, a ben vedere, non avrebbe permesso alla ricorrente di superare la prova di resistenza, superabile, come detto solo mediante il contestuale accoglimento di entrambe le censure.

L’infondatezza del primo motivo, pertanto, ha esentato il collegio dall’esame del secondo.

 

Leggi la sentenza
T.a.r. Sardegna, 21 dicembre 2020, 726

 

 

 

 

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