(T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Stralcio, n. 322 del 9.1.2023)

Con la sentenza n. 322/2023, la Prima Sezione Stralcio del T.A.R. del Lazio, a conclusione di un complesso iter processuale (tra TAR e Consiglio di Stato), ha accolto il ricorso proposto dallo Studio nell’interesse di un candidato risultato vincitore che, a seguito degli accertamenti medici precedenti l’assunzione, era stato escluso a causa di una eritropatia da deficit enzimatico, meglio nota come “favismo”.

La positiva conclusione di questo giudizio ha definitivamente decretato due importantissimi principi:

1) il primo è che la commissione medico-scientifica chiamata a valutare in sede di verificazione l’idoneità di tali soggetti deve essere una commissione terza rispetto alla p.a. interessata e costituita da veri esperti della specifica materia sulla quale ci si debba pronunciare;

2) il secondo è che, anche alla luce di un nuovo quadro normativo meno restrittivo del passato, il “favismo” non deve essere considerato una “eritropatia”, ma semplicemente un deficit enzimatico e, come tale, non può integrare tout court una causa di non idoneità e dunque di esclusione dal concorso.

 

Leggi la sentenza
T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Stralcio, n. 322 del 9.1.2023

 

Articolo dell’Unione Sarda

 

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