Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti – Inapplicabilità se la procedura è stata preceduta da un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara aperta a tutti i potenziali concorrenti.

 (T.a.r. Sardegna – Sez. II – sentenza n. 8 del 02.01.2020)

 

Il T.a.r. Sardegna, dopo aver richiamato la peculiare normativa afferente al “principio di rotazione” che governa le procedure negoziate, ha respinto l’impugnazione proposta da un operatore economico.

In sostanza, secondo la ricostruzione del T.a.r. cagliaritano, il principio di rotazione opera (e deve operare) nelle “procedure negoziate” in cui l’amministrazione appaltante “non” consente, alla fonte, la partecipazione da parte di “tutti” gli imprenditori alla gara, ma solo ad una parte “selezionata”, da essa stessa, tramite la scelta nell’individuazione dei soggetti da invitare (rosa di operatori discrezionalmente scelti).

Ma tale principio risulta inapplicabile nelle ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante non abbia compiuto alcuna scelta discrezionale “a monte” nell’individuazione degli operatori economici da ammettere o da escludere alla procedura negoziata.

In particolare, non è ravvisabile la violazione del principio di rotazione ove la Stazione Appaltante abbia avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite “avviso pubblico”, per la manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta a tutti i potenziali concorrenti, senza operare  alcuna restrizione nella possibilità di richiedere di essere invitati alla procedura negoziata.

 

Leggi la sentenza

T.a.r. Sardegna Sez. II – sentenza n. 8-2020

 

 

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