(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 23.05.2022, n. 337)
Con la pronuncia n. 337/2022, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha ribadito il principio secondo il quale “il potere di ordinanza ha carattere meramente derogatorio, proprio per il peculiare tratto distintivo di esorbitare dalle regole che scandiscono l’attività amministrativa, evidenziando il connotato fondamentale del potere di ordinanza, ossia la sua residualità rispetto ad altri rimedi tipici e nominati”.
Sulla base delle suddette coordinate ermeneutiche, è da considerarsi illegittima, per mancanza dei presupposti, qualsivoglia ordinanza contingibile e urgente che agisca in sostituzione a un rimedio alternativo e tipico già previsto dall’ordinamento.
Il T.a.r. ha, altresì, evidenziato come l’ordinanza debba sempre essere connotata dal carattere dell’urgenza e, pertanto, non possa essere utilizzata dall’Amministrazione comunale per risolvere problematiche che, per quanto pressanti, siano risalenti nel tempo.
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T.a.r. Sardegna Sez. I n. 337_2022