(Consiglio di Stato, Sez. V, 15.07.2019, n. 4965)
In riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna n. 19/2019, la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato come, in capo alla Stazione Appaltante, non gravi sempre un obbligo di motivazione analitica dei punteggi assegnati e di suddivisione in sub-criteri, necessari al fine di limitare la propria discrezionalità e non rendere illogiche le valutazione compiute.

Difatti, a fronte di una lex specialis che ancora la maggior parte del punteggio attribuibile a criteri vincolati e tabellari, risulta legittima la scelta dell’amministrazione di lasciare un margine di discrezionalità per la valutazione dell’organizzazione specifica dell’appalto, al fine di lasciare spazio alla libertà imprenditoriale dei concorrenti offerenti.

Secondo il Consiglio di Stato, così operando, la discrezionalità risulta, per un verso, opportunamente limitata e, per l’altro, effettivamente funzionalizzata alla individuazione della miglior offerta possibile.

Sotto un diverso profilo, la pronuncia in argomento ha avuto modo di ribadire l’inammissibilità di un atto di costituzione che si atteggi, in concreto, quale intervento ad adiuvandum da parte di una parte che, soccombente nel giudizio di primo grado, aveva titolo ad impugnare la sentenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 5906).

 

Leggi la sentenza

Cons. Stato _ Sez V_ 4965_2019 Scalas Panfilo s.n.c. _ CarboSulcis _ Rinac

 

 

 

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