Il seguente articolo, al solo fine illustrativo e senza alcuna presunzione di esaustività, vuole fungere da breve approfondimento sulla disciplina di favore, per privati e imprese, disposta dal Legislatore in tema di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui.

 

-A-

Per quanto concerne i ‘privati, in ragione dell’emergenza sanitaria rappresentata dalla diffusione pandemica del Covid-19, il Legislatore – dapprima, con l’art. 54 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e, successivamente, con l’art. 12 del D.L. 23/2020 (c.d. “DL Liquidità”) – ha esteso l’applicabilità del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”).

Detto fondo, già costituito per la protezione solidaristica dei titolari di mutuo in situazioni di difficoltà temporanea (perdita del lavoro, morte o invalidità di un componente del nucleo familiare), è stato esteso a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, colpiti dall’emergenza sanitaria.

Segnatamente, possono beneficiare dell’accesso al suddetto Fondo e, per l’effetto, alla sospensione dei pagamenti:

-a) i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali);

-b) i lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti – per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 – che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza di sospensione e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza sanitaria.

Non ci si può esimere dall’evidenziare, tuttavia, come non tutti i mutui siano sospendibili.
Invero, è necessario che il mutuo di cui si chiede la sospensione sia stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale (i.e. “mutuo prima casa) e che il suo importo totale non superi € 250.000,00.
Viene escluso dal beneficio della sospensione, altresì, il mutuatario che abbia maturato un ritardo di pagamento di eventuali rate scadute maggiore di 90 giorni.

Al contrario, risulta possibile, in deroga a quanto generalmente previsto dal “Fondo Gasparrini”, chiedere la sospensione per i mutui contratti da meno di 12 mesi.

La sospensione in argomento deve essere domandata direttamente all’istituto bancario di riferimento, tramite la presentazione di apposita domanda, il cui modulo è liberamente scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell’Economia e Finanza, nonché nel sito della Consap s.p.a. (società in house del medesimo Ministero).

 

Congiuntamente al modulo, gli interessati alla sospensione devono produrre:

-a) nel caso di lavoratori subordinati, alternativamente: (i) una copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito; (ii) la richiesta del datore di lavoro di ammissione al suddetto beneficio; (iii) la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;

b) per i lavoratori autonomi, invece, è sufficiente la presentazione di un’autocertificazione atta a certificare l’avvenuta diminuzione del fatturato, nei termini sopra delineati.

Per ambedue le categorie non è, invece, necessario produrre la certificazione ISEE.

La durata massima della sospensione è pari a 18 mesi, tuttavia, per la categoria dei lavoratori autonomi, la stessa risulta essere parametrata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, nei seguenti termini:

(i) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione oraria ha una durata compresa tra i 30 giorni e i 150 giorni lavorativi consecutivi;

-(ii)12 mesi, se la sospensione o la riduzione oraria ha una durata compresa tra i 151 e i 302 giorni;

(iii)18 mesi, se la sospensione o la riduzione oraria ha una durata superiore ai 302 giorni.

Da ultimo, è opportuno precisare come, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo si faccia carico del versamento alle banche degli interessi maturati durante il periodo di sospensione unicamente nella misura del 50%; la restante parte rimane, pertanto, a carico del mutuatario.
La quota capitale, al contrario, resta intatta, comportando una mera dilatazione temporale del piano di ammortamento precedentemente concordato.

 

-B-

Sotto un diverso profilo, la normativa volta a fronteggiare le conseguenze pregiudizievoli, discendenti dal ‘lockdown’, ha investito altresì le linee di credito delle imprese.

Sono state interessate dalla suddetta disciplina, ai sensi del comma 5 del D.L. 18/2020, le microimprese e le piccole e medie imprese (che unitamente vengono comunemente indicate con l’acronimo PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, purché abbiano sede in Italia.

Ai sensi della suddetta Raccomandazione si definisce:

-(i) media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

-(ii) piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

-(iii) microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Tanto premesso, fra i provvedimenti volti a salvaguardare l’economia, per quel che in tal sede rileva, è stata prevista, in favore della suddetta categoria d’imprese, la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle scadenze per il pagamento di rate di prestiti e mutui, canoni di leasing e prestiti non rateizzati.

Segnatamente, l’art. 56 comma 2 lett. c) D.L. 18/2020 stabilisce che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

È opportuno precisare, tuttavia, che gli indicati benefici non operano automaticamente.

È rimesso, difatti, alle imprese interessate la possibilità di avvantaggiarsene presentando apposita autocertificazione con la quale attestare di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

In merito, il comma 3 della norma in commento prevede che “La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”.

La comunicazione può essere inviata anche via PEC o, in ogni caso, tramite altri meccanismi che consentono di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Giova, infine, osservare come il Ministero dell’Economia e della Finanza abbia fornito una serie di chiarimenti sulla moratoria introdotta dall’art. 56 del decreto “Cura Italia”.

Al riguardo, il Ministero ha precisato (fra l’altro) che le rate maturate dopo il 17 marzo 2020 (entrata in vigore del d.l. 18/2020) possono essere computate nel periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza della rata non pagata. Al contrario, non possono essere computate nell’ambito della sospensione le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge. Con riferimento alla rata in scadenza il 30 settembre la stessa deve invece ritenersi inclusa nel periodo di sospensione.

Per quanto concerne l’individuazione del novero dei soggetti che possono accedere alla moratoria, il Ministero ha precisato che vi rientrano anche le imprese che, comunque in bonis, hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

In conclusione, va rilevato come a detta moratoria si affianchi quella disciplinata dall’Addendum all’Accordo per il credito 2019, siglato tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, che, relativamente ai finanziamenti alle PMI lese in ragione dell’emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari (aderenti all’accordo) di sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti.

Fra le varie differenze rispetto alla sospensione di cui al D.L. 18/2020, si segnala che la procedura per il riconoscimento della sospensione, disciplinata dall’Addendum, prevede una preventiva e specifica istruttoria ad opera dell’istituto di credito aderente, non prevista, al contrario, dal decreto Cura Italia.

 

Avv. Claudio Contu                Avv. Monica Murgia

 

 

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