(Tribunale Ordinario di Cagliari, Sez. II, 23.07.2018, ordinanza nel giudizio n. 6034/2017)

La Seconda Sezione Civ. del Tribunale di Cagliari, affermata la propria giurisdizione, ha statuito la legittimità della risoluzione in danno disposta dalla Stazione Appaltante a fronte della perdita dell’attestazione SOA in capo alla mandataria.

In particolare, il Giudice ha ritenuto che il principio di diritto azionato dalla ricorrente, relativo alla possibilità apportare una modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese a fronte della perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto, per quanto valido e condivisibile, fosse inapplicabile nel caso di specie, in ragione dell’insussistenza degli specifici presupposti fattuali.

È peraltro evidente in causa che la mandataria non avesse intenzione di recedere dal raggruppamento di imprese. Con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe potuto vagliare l’ipotesi della [mandante] di assumere da sola la gestione dell’appalto, posto che la [mandataria] […] continuava a fare parte del raggruppamento e la stazione appaltante era tenuta a verificare la permanenza dei requisiti delle società appaltatrici in tutta la fase successiva all’aggiudicazione e fino alla consegna dei lavori.

Quando, con nota del 22.5.2017, [la mandataria] ha comunicato la propria volontà di salvaguardare il contratto, procedendo ad una modifica soggettiva all’interno dell’A.T.I., ha chiesto alla S.A. di valutare la possibilità di avallare un contratto di affitto di ramo d’azienda in favore di altra società (indicata come in possesso di tutti i requisiti necessari).

Appare evidente come una simile proposta denunci l’intenzione della [mandataria] di mantenere in essere l’A.T.I., circostanza del tutto incompatibile con la richiesta della mandante di subentrare all’A.T.I. accollandosi per intero la responsabilità dell’appalto”.

Inoltre, il Tribunale ha precisato che “la parte ricorrente lamenta di non avere avuto conoscenza di un parere legale richiesto [dalla Stazione Appaltante], ma tale  assunto non può essere condiviso, posto che nella delibera detto parere viene riportato per sunto, attraverso la trascrizione dei principi giurisprudenziali richiamati e del convincimento dei legali incaricati (“a seguito della perdita della SOA della società mandataria […], la risoluzione è legittima, ma potrebbe essere evitata con prosecuzione del rapporto contrattuale con la società mandante […] purché in possesso dei requisiti di qualificazione occorrenti e nel caso in cui la mandataria […] recedesse dalla ATI e dal contratto”)”.

Tribunale Ordinario di Cagliari, Sez. II, 23.07.2018, ordinanza nel giudizio n. 6034/2017

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