(Consiglio di Stato, Sez. V, 10.11.2016, ordinanza n. 5075 – TAR Sardegna, Sez. I, 22.6.2016, n. 126)

La società ricorrente impugnava l’esclusione da una gara d’appalto, disposta per la mancanza, in capo al RTP incaricato della progettazione, di un requisito tecnico richiesto dal Disciplinare, in accordo con l’art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010, in misura percentuale maggioritaria in capo alla mandataria.

Il TAR Sardegna, con ordinanza n. 126/2016, respingeva l’istanza cautelare ritenendo che, alla luce delle disposizioni richiamate, la prevista esecuzione della prestazione principale al 100% (anche in termini economici) dovesse correlarsi alla sussistenza e riscontro del requisito tecnico parimenti maggioritario, “in quanto il sistema vuole assicurare che la mandataria sia il soggetto più qualificato, con corrispondenza del possesso maggioritario del requisito in capo alla capogruppo mandataria”.

La Sezione V del Consiglio di Stato confermava la suddetta ordinanza.

Leggi le ordinanze:
Consiglio Stato, Sez. V, 10.11.2016, n. 5075
TAR Sardegna, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 126

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