(TAR Sardegna, Sez. I, 04.08.2016, n. 667)

Procedura di gara gestita dalla C.U.C. – Obbligo di scelta dei membri della Commissione giudicatrice all’interno dell’Amministrazione beneficiaria della prestazione prima di nominare membri esterni – Sussiste. Obbligo di motivazione ampia e diffusa – Non sussiste.

La Società veniva chiamata in qualità di controinteressata nel giudizio instaurato dalla seconda classificata in una gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso la locale Unione di Comuni.

La ricorrente lamentava, tra le altre cose,  che: (i) non fosse stata accertata la carenza in organico di adeguate professionalità all’interno dell’Unione dei Comuni e di tutti i Comuni ad essa appartenenti, prima di nominare Commissari esterni; (ii) il Responsabile Unico del Procedimento non potesse svolgere anche l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice.

Il T.a.r. Sardegna, con sentenza n° 667/2016, ha rigettato integralmente l’impugnazione accogliendo le difese espletate dalla Società controinteressata e dall’Amministrazione.

In particolare, il Collegio ha affermato che in caso di procedure centralizzate presso organismi diversi dalle Amministrazioni contraenti, i membri della Commissione devono essere scelti -in primo luogo- tra i funzionari del soggetto a favore del quale sarà resa la prestazione messa a gara (come nel caso di specie).

Una volta acclarata la mancanza di figure idonee all’interno dell’Amministrazione destinataria della prestazione, si può procedere alla nomina di membri esterni e detto provvedimento di nomina, tra l’altro, non richiede una motivazione particolarmente ampia e diffusa.

Il Tribunale Amministrativo, inoltre, ha ribadito che non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione e di Responsabile Unico del Procedimento, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli Enti Locali ex art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000.

Leggi la sentenza:
TAR Sardegna, Sez. I, 04.08.2016, n. 667

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