(Tar Sardegna, Sez. I, 26.06.2017, n. 438)

Nelle procedure selettive l’atto di nomina della commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel prescritto termine decadenziale, la quale va invece effettuata unitamente al provvedimento finale (di aggiudicazione, in caso di gara, ovvero di approvazione della graduatoria in caso di pubblico concorso).

E’ illegittimo, per difetto di motivazione e per violazione del principio di immutabilità delle commissioni giudicatrici, il provvedimento con il quale una Azienda Sanitaria Locale, in relazione ad un concorso pubblico, dopo la fase preselettiva del concorso stesso, facendo riferimento all’art. 44 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, ha integralmente sostituito la commissione giudicatrice, nominandone una nuova.

Il T.a.r. Sardegna ha ritenuto illegittimo il provvedimento che sia motivato con riferimento a generiche ragioni di trasparenza, imparzialità e al fatto che, per lo svolgimento della fase concorsuale, è opportuna la nomina di una nuova commissione; infatti, non solo la suindicata normativa di settore non impone la necessità di nominare due distinte commissioni esaminatrici, di cui una preposta alla eventuale fase preselettiva e l’altra deputata ad espletare le ulteriori fasi della procedura concorsuale, ma dalla motivazione del provvedimento non è dato desumere la sussistenza di concreti elementi di fatto che abbiano reso necessaria l’integrale sostituzione dei membri della commissione stessa.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez I, 26.06.2017, n. 438

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