(T.a.r. Lazio – Roma Sez. III,  17.03.2023, n. 4697)

 

La Terza Sezione del T.a.r. Lazio, aderendo all’eccezione sollevata dalla controinteressata e dagli interventori ad opponendum, ha ribadito che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra la società ammessa al Fondo salva opere e l’amministrazione pubblica avente ad oggetto gli atti di revoca adottati da quest’ultima per vizi sopravvenuti al decreto di ammissione, in quanto la relativa contestazione attiene ai presupposti dell’ammissione al Fondo, nei confronti del quale il soggetto inciso vanta una situazione di diritto soggettivo.

In particolare, ha precisato la Sezione, l’erogazione del contributo crea un credito dell’impresa al beneficio, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo, per effetto di una siffatta concessione, un diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del Fondo), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della ‘revoca’ (della decadenza o della risoluzione) abbia ritirato la sovvenzione (o il finanziamento), adducendo il venire meno dei presupposti previsti dalla legge o dagli atti concessivi il contributo.

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T.a.r. Lazio – Roma Sez. III,  17.03.2023, n. 4697

 

 

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