(TAR Lazio, Sez. I bis, n° 4181/2015 e Consiglio di Stato, Sez. IV, n° 855/2016).

 

La ricorrente impugnava la propria esclusione dal concorso indetto dal Ministero della Difesa per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, motivata sul mancato possesso della statura di m. 1,61 prescritto dal bando per le concorrenti di sesso femminile.

In particolare, la ricorrente lamentava l’illegittimità di detta disposizione poiché non teneva conto, come avrebbe dovuto, della diversità di mansioni e qualifiche, cui correlare la misura della statura minima, ma imponeva, in modo generale e astratto, un limite di altezza minimo per il reclutamento nell’Esercito, valido per qualsivoglia profilo professionale della stessa Forza Armata, inclusi ruoli tecnici.

Con sentenza n. 4181/2015, il TAR Lazio accoglieva il ricorso, statuendo l’illegittimità della previsione del predetto limite minimo di altezza poiché non giustificato da esigenze organizzative e, pertanto, contrastante con il principio di non discriminazione nei concorsi pubblici.

La sentenza veniva impugnata dal Ministero della Difesa.

Con sentenza n. 855/2016, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello limitatamente alla parte in cui il Giudice di primo grado aveva provveduto ad annullare -anziché disapplicare- la contestata prescrizione del bando. Per il resto, veniva confermata la decisione del TAR Lazio.

 

Leggi le sentenze: TAR Lazio 4181-2015  – Cons. Stato 855-2016

 

 

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