(TAR Sardegna, Sez. I, 25.06.2016, n. 529)

 

La società ricorrente ha impugnato gli atti dell’aggiudicazione di una procedura ad evidenza pubblica deducendo, principalmente, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, primo comma, lett. f) D.Lgs. n. 163 del 2006 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 per reticenza/falsità delle dichiarazioni in ordine alla insussistenza di risoluzioni/gravi errori contrattuali.

In linea con la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il T.a.r. Sardegna, con sentenza n. 529/2016, ha accolto il ricorso ritenendo che per più ragioni sussisteva l’obbligo della parte privata alla dichiarazione delle risoluzioni di contratti stipulati con altre P.A., che erano intervenute e che dovevano esser offerte in visione al Comune, al fine di valutare rilevanza, incidenza, gravità.

Non poteva attribuirsi all’operatore la scelta su cosa dichiarare e cosa no, in relazione ad un proprio (e decisamente “di parte”) giudizio di gravità.

Il vaglio preventivo (di gravità) non poteva essere affidato all’interessato, come in effetti è accaduto in questo caso, ove la società ha ritenuto di compiere una dichiarazione “negativa” ritenendo (nella propria sfera di giudizio, che certo non poteva coincidere con quella dell’Amministrazione) che nessuna risoluzione denotava gravi errori/incapacità professionale.

Gli elementi essenziali per compiere l’analisi della professionalità pregressa dell’operatore avrebbero dovuto essere forniti dall’impresa già in sede di domanda di partecipazione, in applicazione della norma speciale (38 f) e del principio generale della buona fede che governa i rapporti contrattuali e precontrattuali (pena il mendacio).

Non avendo dichiarato i precedenti il Comune non è stato tempestivamente posto in grado di esaminarli.

Con grave distorsione del sistema valutativo in ordine alla selezione del futuro operatore, affidatario del servizio.

Aver tenuto nascosti (non dichiarandoli) gli elementi per valutare la correttezza professionale nell’esercizio dell’attività, in servizi analoghi, in favore di altre Amministrazioni, integra la “falsa dichiarazione”. E sul punto si è pronunziato specificamente il Consiglio di Stato, con una recentissima pronuncia riferita proprio alla controinteressata ( C.d.S., Sez. V, 26.2.2016, n. 802; che conferma T.a.r. Calabria-Catanzaro, Sez. II, 8.5.2015, n. 803), in relazione alle medesime “risoluzioni” oggetto della presente decisione.

Leggi la sentenza: TAR Sardegna Sentenza n. 529.2016

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