(TAR Sardegna, Sez. II, n° 68/2014).
La candidata di un partito ha impugnato l’esclusione dalla competizione elettorale per l’elezione del XV Consiglio regionale della Sardegna, motivata dalla mancata indicazione della circoscrizione di candidatura.
In particolare, l’Ufficio elettorale aveva rilevato che l’omessa indicazione della circoscrizione della ricorrente avesse portato non solo all’esclusione della stessa, ma altresì all’esclusione dell’intera lista per mancato raggiungimento del numero minimo di candidati.
Con sentenza n. 68/2014, il TAR Sardegna ha accolto il ricorso, chiarendo come la circoscrizione fosse chiaramente desumibile dall’indicazione utilizzata per gli altri candidati della lista e confermata dalla circostanza che la ricorrente aveva rinunciato a candidarsi in altre circoscrizioni.
Lo stesso Giudice, ad abundantiam, ha precisato che, in caso di dubbio rilevante, l’Ufficio elettorale ben potesse richiedere la regolarizzazione.
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