(Tar Sardegna, Sez. II, 19.06.2017, n. 412)

Con distinti ricorsi nanti il T.A.R. Sardegna, integrati da motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di diniego della concessione edilizia in accertamento di conformità demandata per l’intervento edilizio realizzato in località “Sobborghi Giardino di Flumini – Separassiu”, nonché l’ordine di demolizione conseguentemente adottato dall’Amministrazione comunale.

I ricorrenti, in particolare, deducevano la violazione degli artt. 7 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, in quanto l’ordine di demolizione non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.

Con l’impugnazione veniva, altresì, lamentato il (preteso) contrasto con l’art. 12 delle N.T.A. del P.U.C., giacché la previsione del rilascio della concessione edilizia diretta, pur in assenza di piani attuativi, sarebbe stata assentibile per via dell’interclusione del lotto oggetto dell’intervento.

Il Tribunale Sardo, previa riunione dei ricorsi in ragione dell’evidente connessione oggettiva, con sentenza n° 412/2017 respingeva il ricorso, statuendo, anzitutto, che l’art. 21 octies, secondo comma, della Legge n° 241/90 fa salva la legittimità del provvedimento amministrativo avente natura vincolata qualora adottato “in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti”.

Il Collegio rilevava, altresì, l’infondatezza dell’impugnazione avversaria per mancanza dei presupposti di fatto al cui ricorrere è subordinato il rilascio della concessione edilizia diretta.

In particolare, secondo il T.a.r. Sardegna, il lotto in oggetto non recava, sotto il profilo urbanistico, le caratteristiche del lotto intercluso, in quanto confinante con aree anch’esse inedificate e sprovvisto di sufficiente urbanizzazione.

Di guisa che nemmeno poteva ritenersi applicabile l’art. 15 delle N.T.A. del P.P.R. (primo ambito omogeneo, vigente ratione temporis), a norma del quale “Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’art. 14 , fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. […] sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato e interclusi da elementi geografici, infrastrutturali e insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini”.

Leggi la sentenza:

Tar Sardegna, Sez. II, 19.06.2017, n. 412

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