(Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2022, n. 5168)
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con ampia e articolata motivazione, ha confermato la decisione di primo grado.
In particolare, il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha disposto la decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione per le scuole dell’infanzia e primaria, che sia motivato con riferimento al fatto che la ditta interessata, pur avendo fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per soddisfare il requisito richiesto dal disciplinare di gara, della capacità produttiva del centro cottura (nella specie, di almeno 600 pasti) e per essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la ristorazione collettiva, in realtà, al riguardo, è risultata essere in possesso della sola autorizzazione per la ristorazione pubblica/commerciale, e non anche per la ristorazione collettivo-assistenziale.
L’autorizzazione per la ristorazione pubblica/commerciale non comprende, infatti, alcuna attività connessa alla preparazione degli alimenti per il loro trasporto, con conseguente non conformità, a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, del requisito dell’idoneità igienico-sanitario della struttura centro-cottura, in quanto riferito alla ristorazione pubblica e non collettiva-assistenziale.
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Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2022, n. 5168