(T.a.r. Sardegna, Sez. II, 24.5.2019, n. 436)

Con la sentenza n° 436/2019, il T.a.r. Sardegna ha respinto il ricorso avverso il concorso indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 55 dirigenti.

Risultano di particolare interesse i seguenti frangenti motivazionali:

a) circa la competenza degli esperti da nominare in seno alla commissione giudicatrice, il Tribunale ha precisato che <<Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all’Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell’Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell’Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali …». La norma, correttamente interpretata, richiede soltanto che i membri prescelti assicurino una sufficiente competenza tecnica nelle materie oggetto di scrutinio, senza pretendere anche, in capo a ciascun di essi, un’improbabile conoscenza generalizzata di tutte le materie oggetto di prova. Del resto, la logica della collegialità risponde proprio all’esigenza di costituire un organo in grado, nel suo complesso, di esprimere un’adeguata valutazione sulle materie d’esame>>;

b) quanto al tempo impiegato dalla commissione di concorso per la correzione degli elaborati, il medesimo Tribunale ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui <<In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, nelle procedure concorsuali i tempi impiegati per la correzione degli elaborati scritti non sono sindacabili in sede di legittimità atteso che, di norma, non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte della Commissione esaminatrice e se, quindi, il vizio denunciato inficia in concreto il giudizio del singolo candidato (cfr, fra le tante, T.A.R. Sardegna, I Sez., 18/11/2004 n. 1709; T.A.R. Campania – Napoli, 4/1/2012 n. 11; Cons. Stato, IV Sez., 13/7/2011 n. 4237; V Sez., 16/8/2010 n. 5724; VI Sez., 24/9/2009 n. 5725)>>.

 

Leggi la sentenza:
T.a.r. Sardegna Sez. II – sentenza n. 436-2019

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continua ad utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookies oppure ottieni Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi