Le presenti osservazioni sono condivise con mere finalità divulgative ed esplicative, fermo restando il convincimento di tutti gli Avvocati dello Studio che sia opportuno e corretto, per ragioni di rispetto della legge, di solidarietà sociale e per contrastare fattivamente la diffusione del virus, stare a casa il più possibile salvo necessità.

 

-I-

La situazione di emergenza sanitaria originatasi dalla diffusione del Covid 19, con una produzione normativa del tutto inusuale, ha generato una grande incertezza specialmente nelle persone che necessitano di spostarsi per i motivi (di lavoro, necessità o salute) consentiti.

Ed invero, spesso per via di una non univoca interpretazione delle norme, si può rischiare di commettere un illecito amministrativo (per violazione delle disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus) o, qualora il fatto costituisca più grave condotta, un vero e proprio reato.

Al fine di evitare una spiacevole sanzione pecuniaria, in che modo si può procedere per contestare un accertamento (illegittimo) di un illecito amministrativo da parte delle competenti Autorità?

In questa sede, ci soffermeremo sulle modalità di contestazione di un verbale di violazione amministrativa.

Anzitutto, però, una breve premessa.

-II-

Il D.P.C.M. del 10.4.2020 ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020 n. 19 estendendo le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica fino al 3 maggio 2020.

In estrema sintesi, per quanto interessa in questa sede, la libera circolazione dei cittadini è ancora limitata ai soli (e motivati) casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di urgenza e necessità, motivi di salute e agli altri limitati casi ivi previsti.

Coloro i quali trasgrediscano le suddette disposizioni possono incorrere, laddove il fatto non costituisca reato, in sanzioni amministrative.

Inizialmente, la violazione delle disposizioni dettate per il contenimento del virus (art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6) veniva punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale, ovvero (salvo che il fatto non costituisse più grave reato) con la pena dell’arresto fino a 3 mesi, o dell’ammenda fino a 206,00 € (si ricordi che l’arresto e l’ammenda sono le sanzioni tipiche previste per le contravvenzioni,  veri e propri reati penali).

Ciò significa che, prima dell’entrata in vigore del D.L. 25.3.2020 n. 19, la violazione delle disposizioni dettate per il contenimento del virus configurava una fattispecie di reato, con tutte le relative conseguenze (ad esempio l’iscrizione nel casellario giudiziale, oltre alla più gravosa entità delle sanzioni).

 

 

-III-

Il D.L. n. 19 ha sostituito (e in parte abrogato) il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, prevedendo all’art. 4 nuove disposizioni per le sanzioni.

Tale norma prescrive, al primo comma (salvo che il fatto non costituisca reato) sanzioni amministrative da € 400,00 a € 3.000,00, non dovendosi più applicare l’art. 650 c.p. e le relative sanzioni (come previsto dal precedente decreto).

Se il mancato rispetto delle prescrizioni avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni di cui sopra sono aumentate fino a 1/3.

Il secondo comma prevede sanzioni accessorie volte alla chiusura dell’esercizio o dell’attività da un minimo di 5 a un massimo di 30 giorni, per chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere i), m), p), u) v), z), aa) dell’articolo 1, secondo comma, del medesimo decreto.

In breve, si tratta di tutte quelle disposizioni che impongono la chiusura di attività commerciali (da cui sono escluse quelle che vendono beni di prima necessità), e qualsiasi altra attività aperta al pubblico (sale, bar, cinema, teatri, luoghi di aggregazione sportiva ecc.).

Il quarto comma del medesimo articolo prevede la possibilità di erogare provvisoriamente la sanzione della chiusura fino a 5 giorni. Quest’ultima può essere applicata durante l’atto di accertamento dell’autorità procedente, allorquando sia necessario per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione.

Se la sanzione accessoria viene poi definitivamente applicata, il periodo di chiusura (fino a 5 giorni) verrà scomputato.

Il quinto comma prevede, in caso di reiterazione della medesima violazione della quale si è appena discusso, la sanzione amministrativa raddoppiata e quella accessoria applicata nel massimo.

Il sesto e settimo comma prescrivono che, coloro i quali siano risultati positivi al virus e abbiano violato l’obbligo di soggiornare nella propria dimora e il conseguente divieto assoluto di uscire, vengano puniti con l’arresto dai 3 ai 18 mesi, e l’ammenda da € 500,00 a € 5.000,00.

Quanto sopra detto, salvo i casi in cui la condotta non costituisca più grave reato.

Ne consegue, vista la gravità della condotta e il tipo di pena, che violare le disposizioni di cui al sesto comma comporta la commissione di un reato e non di un illecito amministrativo.

L’ottavo comma, che conclude l’articolo 4, prevede che le sanzioni amministrative che hanno sostituito quelle penali si applichino anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ma nella misura minima ridotta della metà.

Conclusa la doverosa premessa, contenente il rapido excursus della disciplina normativa, è opportuno comprendere quale disciplina dovrà essere applicata alle sanzioni di cui sopra.

 

-IV-

Il comma terzo del già citato articolo 4 prevede che le violazioni siano accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si tratta della legge che ha introdotto l’illecito amministrativo e ha depenalizzato tutte quelle condotte che prima rientravano nell’ambito di applicazione della legge penale.

Orbene, le sanzioni per la violazione delle misure di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto (chiusura delle attività commerciali non necessarie, obbligo di stare in casa salvo casi particolari, ecc.) vengono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 del Decreto (misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) vengono irrogate dalle autorità che le hanno disposte (es. sindaci, presidenti di Regione).

Secondo l’articolo 17 della legge n. 689/1981, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto o agli altri organi competenti.

L’articolo 18 della stessa legge prevede la possibilità, per coloro i quali abbiano subito l’accertamento, di inviare scritti difensivi e documenti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Entro il medesimo termine, è possibile chiedere di essere sentiti dalle stesse autorità alle quali sono state inviate le difese.

L’autorità competente, in questi casi, può seguire due strade differenti:

– ritenere fondato l’accertamento e ingiungere (con ordinanza motivata) il pagamento della sanzione;

– non ritenere fondato l’accertamento e disporne l’annullamento con conseguente archiviazione, notificando il provvedimento motivato all’organo che lo aveva disposto.

Qualora l’autorità competente non abbia accolto le deduzioni difensive del soggetto sanzionato, a quest’ultimo restano due opzioni:

– la prima, accettare il provvedimento e pagare entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, che diventano 60 se si risiede all’estero;

– la seconda, proporre la cd. opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinata dall’art. 22 della legge 689/1981.

Tale disposizione normativa consente infatti di contestare l’ordinanza ingiunzione dell’autorità competente, nonché l’accertamento della violazione che ne sta alla base, e la relativa sanzione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Sulla competenza dell’autorità giudiziaria, si rimanda a quanto stabilito all’interno dell’articolo 6 del d.lgs n. 150, 1.9.2011.

L’organo giudiziario competente è l’Ufficio del Giudice di pace territorialmente collocato nel luogo in cui è avvenuta la violazione.

Tuttavia, la lettera c) del quinto comma dello stesso articolo, prevede la competenza del Tribunale (territorialmente collocato all’interno del luogo in cui è avvenuta la violazione) qualora venga applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima (fatte alcune eccezioni).

 

-V-

Ricapitoliamo in breve, utilizzando un facile esempio.

Se un cittadino del Comune di Cagliari, colto a camminare per strada dalle autorità (polizia, carabinieri, guardia di finanza) in asserita assenza di una valida ragione giustificativa, subisce l’accertamento di una delle violazioni di cui sopra, potrà -nell’ipotesi in cui ritenga di non aver commesso alcuna infrazione o di avere una valida giustificazione – seguire il seguente iter:

– contestare l’accertamento mediante l’invio di scritti difensivi e documenti, da recapitare all’Ufficio del Prefetto, o agli altri organi competenti a irrogare la sanzione, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (si può altresì chiedere di essere sentiti dalle stesse Autorità);

– l’autorità può archiviare (e quindi non erogare la sanzione), oppure confermare il provvedimento (e quindi ingiungere il pagamento);

– in questo caso il cittadino può accettare il provvedimento, pagando entro 30 giorni dalla notificazione (60 se residente all’estero), oppure impugnarlo con ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione;

– il suddetto ricorso va depositato, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del provvedimento, nella cancelleria dell’Ufficio del Giudice di pace di Cagliari (competente territorialmente, nell’esempio appena fatto).

 

Facendo un ulteriore esempio, ipotizziamo che un cittadino del Comune di Cagliari sia stato destinatario dell’accertamento di una violazione per aver aperto la sua attività commerciale (o comunque altra attività aperta al pubblico), che non riteneva compresa tra quelle di cui era stata vietata l’apertura dalle disposizioni governative.

In questo caso, dovrebbe essergli stata comminata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

Orbene, secondo quanto previsto dalla lettera c), quinto comma, dell’art. 6, d.lgs n. 150, del 1.9.2011, l’impugnazione dovrà essere effettuata innanzi al Tribunale Ordinario di Cagliari (ugualmente competente dal punto di vista territoriale, nel nostro esempio).

 

-VI-

Sperando di avervi fornito qualche notizia utile, chiudiamo con questa doverosa precisazione.

Vista la gravissima situazione di emergenza che stiamo vivendo, teniamo comunque a precisare che il modo migliore per non incorrere in alcuna sanzione amministrativa resta quello di permanere all’interno della propria abitazione, uscendo solo nei casi consentiti dalla legge e, comunque, per effettiva necessità.

 

 

Dott. Daniele Pireddu

 

 

 

 

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continua ad utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookies oppure ottieni Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi