(Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.09.2018, n. 5357)

Con sentenza n° 5357/2018, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i distinti ricorsi per revocazione avverso le sentenze nn° 3559/2017, 3560/2017 e 3561/2017 della medesima Sezione.

Il Consiglio di Stato, disposta la riunione dei ricorsi, si è soffermato sulle caratteristiche e i presupposti dell’impugnazione per revocazione e, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all’art. 395, comma 1, n° 4) c.p.c., ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’errore revocatorio “è configurabile nell’attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento”.

In questa prospettiva, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto non idonei a costituire “errore di fatto” rilevante ai sensi del richiamato art. 395, comma 1, n° 4), c.p.c. i profili messi in luce dai ricorrenti, già soccombenti nel giudizio di appello, concordando con le argomentazioni del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e di Tossilo Tecnoservice s.p.a. per cui le contestate statuizioni rappresentavano il risultato di un’attività valutativa e di interpretazione delle risultanze processuali da parte del Giudice d’appello.

Leggi la sentenza:

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.9.2018, n. 5357

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