(TAR Sardegna, Sez. I, n° 688/2015).
Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 688/2015, ha respinto il ricorso proposto dal concorrente escluso, ritenendo che qualora la lex specialis di gara prescriva tra i requisiti economici un fatturato relativo esplicitamente a prestazioni del servizio di raccolta c.d. “porta a porta”, pari almeno a ½ dell’importo complessivo a base d’asta, è onere del concorrente dimostrare di aver maturato tale fatturato con specifico riferimento al servizio porta a porta.
Non è sufficiente la dimostrazione di aver fatturato l’importo con generico riferimento ai servizi appartenenti all’intero settore oggetto della gara.
Inoltre il TAR, richiamando un prevalente orientamento di giurisprudenza, ha condiviso la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui le Stazioni Appaltanti hanno il potere di modulare i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara, prescrivendo livelli di capacità tecnica ed economica superiori a quelli previsti dal codice dei contratti pubblici, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto da affidare a terzi.
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