(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 21.12.2020, n. 725)

Con la sentenza n. 725/2020, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna, nel respingere il ricorso promosso dalla seconda classificata, ha ricordato che «secondo canoni interpretativi ormai consolidati, i giudizi espressi dalla stazione appaltante all’esito della verifica di anomalia dell’offerta sono espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale che in sede giurisdizionale può essere sindacato solo per manifesta erroneità/irragionevolezza, difetto di istruttoria e/o di motivazione, alla luce di un’analisi -non già parcellizzata sulle singole voci di costo, bensì- complessiva e unitaria, tanto che eventuali inesattezze o incompletezze possono rivelarsi concretamente irrilevanti laddove, nel suo complesso, la valutazione si riveli esente da profili di irragionevolezza o incompletezza capaci di mettere in discussione, sotto il profilo sostanziale, la sostenibilità dell’offerta vincitrice».

Sotto distinto ma connesso profilo, la sentenza in commento, con riferimento alle dedotte difformità tra la stima dei costi della manodopera effettuata in sede di offerta e quella operata in sede di verifica dell’anomalia, ha ribadito l’irrilevanza di lievi difformità economiche sul punto, richiamando, a tal proposito, i precedenti Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389 e Consiglio di Stato, Sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135.

 

 

Leggi la sentenza
T.a.r. Sardegna, 21 dicembre 2020, n. 725

 

 

 

 

 

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