(T.a.r. Sardegna, sez. I, 15.5.2019, n. 414).

Il T.a.r. Sardegna, sez. I, con la sentenza n° 414/2019, pubblicata in data 15.05.2019, ha respinto il ricorso avversario, pronunciandosi su due questioni interessanti: 1) la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole del privato sull’esecuzione della commessa pubblica e 2) l’escussione della cauzione provvisoria a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Quanto alla prima, il T.a.r. sardo ha dichiarato che, poichè l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione è dovuto ad una circostanza sopravvenuta ascrivibile alla sfera di controllo della ricorrente, la quale è venuta meno al proprio onere di conservare il possesso dei requisiti per tutta la durata della procedura di affidamento, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante.

Quanto alla seconda, il T.a.r. ha affermato che: “secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, pienamente condivisa dal Collegio, il mancato rispetto, da parte dell’aggiudicataria, del proprio onere di conservare i necessari requisiti soggettivi per tutto lo svolgimento della procedura selettiva, implica necessariamente l’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante, la quale deve procedervi in ogni caso in cui la mancata sottoscrizione del contratto sia dipesa da circostanze imputabili all’affidatario…”.

Il T.a.r. Cagliaritano ha inoltre chiarito che in caso di fatto imputabile all’aggiudicatario, l’escussione della cauzione è atto vincolato della P.A., senza che sia necessaria alcuna valutazione sulla colpevolezza dell’operatore economico.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. I, 15.5.2019, n. 414-2019

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