Appalti Pubblici – anomalia dell’offerta –  numero di lotti – limite di lotti aggiudicabili; Processo Amministrativo, rito appalti – regime impugnativa ammissione dopo l’abrogazione dell’art. 120, comma 2 bis – principio del ne bis in idem – onere di immediata impugnazione del bando.

(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 31.10.2019, nn. 811,812,814)

 

Con le sentenze nn. 811,812 e 814/2019, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha statuito che, anche in seguito all’abrogazione dell’art. 120, comma 2 bis del c.p.a., è inammissibile il motivo mediante il quale viene impugnato il provvedimento di aggiudicazione per illegittimità derivata dal provvedimento di ammissione del raggruppamento, allorché siffatto provvedimento di ammissione sia stato adottato quando era ancora in vigore il suddetto art. 120 comma 2 bis e in tale vigenza si sia consolidato l’assetto dei concorrenti ammessi alla procedura concorsuale.

«La nuova disciplina può dunque trovare applicazione solo per quelle fattispecie residuali nelle quali, precedentemente all’entrata in vigore del D. L. n. 32/2019, il termine per l’impugnazione ex art. 120, comma 2 bis non fosse già definitivamente scaduto».

Il T.a.r. ha altresì precisato che se fosse consentita la possibilità di riproporre gli stessi gravami già esaminati dal giudice amministrativo e passati in giudicato, essendosi ormai consolidate le sentenze 290, 291,292 /2018, si incorrerebbe nella violazione del principio del “ne bis in idem”, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa questione già oggetto di giudicato.

Sotto altro profilo, il T.a.r. ha ribadito il noto principio in virtù del quale «il giudizio di anomalia dell’offerta, diretto alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa, ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica» ed è «insindacabile in sede giurisdizionale salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara».

Peraltro, ritenuto, con riferimento all’adeguatezza del numero di lotti previsti, che «l’Amministrazione ha raggiunto un ragionevole compromesso tra l’apertura al mercato a più operatori e le esigenze di coordinamento e controllo da parte del committente», il Tribunale Amministrativo della Sardegna ha precisato che la normativa eurounitaria e quella nazionale sono allineate nel prevedere come facoltativa, e non invece obbligatoria, la clausola limitativa del numero dei lotti aggiudicabili al medesimo concorrente.

Ad ogni buon conto, i motivi di ricorso relativi al numero di lotti e alla mancanza di una clausola limitativa del numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente devono ritenersi tardivi, poiché diretti a contestare «in radice la stessa legittimità della gara alla quale il concorrente ha comunque partecipato».

 

Leggi le sentenze

T.a.r. Sardegna, I Sez. 31 ottobre 2019, n. 811

T.a.r. Sardegna, I Sez. 31 ottobre 2019, n. 812

T.a.r. Sardegna, I Sez. 31 ottobre 2019, n. 814

 

 

 

 

 

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