(T.a.r. Sardegna, Sez. II, 19.11.2020, n. 636)

 

Con la sentenza n. 636/2020, la Seconda Sezione del T.a.r. Sardegna, nel respingere l’impugnativa promossa dalla ricorrente, ha statuito che, in presenza di un affitto d’azienda che si perfezioni in corso di gara, ove le relative comunicazioni pervengano tempestivamente alla S.A. e risulti confermato il possesso dei requisiti in capo al soggetto affittuario, la continuità nel suddetto possesso deve intendersi mantenuta.

Analogamente, ove siano stati trasferiti tutti i contratti relativi al ramo d’azienda, deve ritenersi trasferita anche la fidejussione riferita alla cauzione provvisoria relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi di cui al procedimento di selezione del concorrente.

Sotto altro profilo, la sentenza in commento ha precisato la differenza tra prestazioni minime e prestazioni stimate (quantificate presuntivamente).

Il monte orario da dedicare al servizio è sì contemplato dal capitolato, ma non è da quest’ultimo imposto come monte orario minimo: «non essendo previsto un vincolo-obbligo nelle modalità minime di prestazione, nell’esercizio del servizio, ma solo tempistiche massime di esecuzione, le modalità con le quali pervenire all’adempimento entro i tempi comminati possono essere rimesse all’organizzazione dell’imprenditore e alle sue capacità di ottimizzazione».

Ancora, secondo il T.a.r. Sardegna, nella vicenda in esame, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, sono stati adeguatamente individuati e valutati criteri e subcriteri, così come «sono state adeguatamente esaminate le offerte dei 5 partecipanti e sono state formalizzate del modalità di attribuzione dei punteggi per ciascun parametro», di guisa che «nell’attività della commissione non sono riscontrabili profili di palese inadeguatezza».

Infine, è risultata meritevole di reiezione anche la seconda censura subordinata, volta ad ottenere la caducazione dell’intera gara poiché bandita senza la previsione di alcun requisito speciale per lo svolgimento de servizio di gestione dei “rifiuti portuali”.

A tal proposito, il Collegio ha ribadito che la norma eurounitaria non prevede alcune “obbligo”, per l’Amministrazione, di richiedere, in tale tipologia di servizio, requisiti specifici in capo all’aggiudicatario, contemplando, a ben vedere, una mera facoltà (in capo al legislatore nazionale) di definire requisiti in subiecta materia.

 

Leggi la sentenza
T.a.r. Sardegna, Sez. II, 19 novembre 2020 n. 636

 

 

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