(T.a.r. Sardegna, Sez. II, 5.11.2018, n. 935)

Con sentenza n° 935/2018, la Seconda Sezione del T.a.r. Sardegna ha accolto l’impugnazione avverso il provvedimento interdittivo adottato dal Comune di Cagliari in relazione all’intervento avviato con DUA e diretto al frazionamento di un immobile ubicato all’interno del compendio denominato “Torri di Monreale”.

L’Amministrazione aveva motivato l’opposto diniego in ragione del fatto che l’altezza dei vani -pari a m. 2,61- fosse inferiore all’altezza minima prevista per legge per gli immobili ad uso abitativo e ad uso ufficio (m. 2,70).

Il T.a.r. Sardegna ha ritenuto illegittimo l’intervento in autotutela dell’Ente comunale in ragione del fatto che la stessa Amministrazione era a conoscenza delle caratteristiche strutturali degli immobili in questione fin dal 1987, anno in cui –peraltro – era stato rilasciato il certificato di agibilità per l’intero compendio sul presupposto per cui “Alla data del sopralluogo, effettuato il 10.12.1987, (i lavori) risultano ultimati in conformità al progetto approvato […]”.

Il Tribunale Sardo ha, altresì, ritenuto fondato il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento dedotto dalla ricorrente, in ragione del fatto che l’Amministrazione aveva già rilasciato, in precedenza, titoli edilizi concernenti interventi del tutto analoghi a quello presentato dalla Società.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. II, 5.11.2018, n. 935

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