(Consiglio di Stato, Sez. V, 16.02.2017, n. 712)

Va esclusa da una gara di appalto, ai sensi dell’art. 38 lett. d) D.Lgs. n. 163/2006, una società che ha omesso di dichiarare l’esistenza di tutti i propri precedenti professionali dai quali la Stazione Appaltante può discrezionalmente desumere la sua inaffidabilità.

La dichiarazione mendace su di un requisito di importanza vitale non può che comportare l’esclusione della concorrente la quale, celando tale importante precedente, si è così posta al di fuori della disciplina della gara con l’impedire alla Stazione Appaltante un’indagine adeguata e a tutto campo.

Inoltre, la falsa dichiarazione resa su un dato sconosciuto alla P.A., come nel caso di specie, impedisce il c.d. soccorso istruttorio, anche nella versione post D.L. n. 90-2014, posto che la dichiarazione contestata non può ritenersi incompleta, ma contrastante con un dato reale.

In una simile ipotesi, quindi, si attiva il disposto dell’art. 75, d.P.R. n. 445-2000, mentre non può operare il soccorso istruttorio dal momento che non è contestata la mancanza o l’incompletezza della dichiarazione, ma l’aver reso dichiarazione non veritiera.

Né sussiste contrasto con l’art. 57 par. 4, della vigente Direttiva n. 24-2014 che prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere, dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in determinate situazioni, tra cui nell’ipotesi di falsa dichiarazione, che sarebbe stata doverosa anche a norma dell’art. 80 D.Lgs. n. 50-2016, allorché “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Leggi la sentenza:

Consiglio di Stato, Sez. V, 16.02.2017, n. 712

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