(TAR Sardegna, Sez. I, 18.01.2017, n. 30)

Il ricorso riguardava la gara pubblica indetta da un’Azienda Sanitaria Locale per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione e realizzazione di un nuovo ospedale.

La seconda classificata impugnava l’ammissione alla gara e la successiva aggiudicazione alla prima classificata, formulando diverse censure. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale tendente all’esclusione dalla gara della ricorrente principale.In estrema sintesi, il Tar Sardegna, con la sentenza n. 30/2017, trattando diverse complicate questioni, ha chiarito due importanti principi.

Anzitutto, con riguardo ai cc.dd. “servizi di punta”, ha ritenuto che i servizi svolti da due diverse consorziate non possano essere sommati ai fini di un requisito – quello di ‘servizio di punta’- che per definizione valorizza la particolare rilevanza di una specifica e unitaria attività progettuale, considerata sintomatica di elevata esperienza professionale.

In secondo luogo, nel condividere la scelta della stazione appaltante di consentire all’aggiudicataria il soccorso istruttorio su un aspetto attinente all’offerta, ha precisato che, seppure tali profili siano di massima sottratti al soccorso istruttorio, il principio trova deroga nelle ipotesi in cui l’offerta sia dotata delle caratteristiche sostanziali richieste dal bando e risulti inficiata da un mero vizio formale ingenerato dalla perplessità della lex specialis di gara.

Leggi la sentenza:

Tar Sardegna, Sez. I, 18.01.2017, n. 30

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