(T.a.r. Sardegna, Sez. I, 03.09.2018, n. 767)

Con la sentenza n. 767/2018, la Prima Sezione del T.a.r. Sardegna ha osservato che «-come esattamente rilevato dalla ricorrente- l’art. 50, comma 7, del T.U.E.L., del quale l’ordinanza impugnata fa espressa menzione, descrive l’oggetto del potere sindacale in esame citando “gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” e senza, invece, operare alcun richiamo al diverso profilo inerente alla distribuzione dei videoterminali sul territorio.

Nello stesso senso depone la disciplina specifica in materia di esercizio del gioco d’azzardo».

Il T.a.r. ha altresì precisato che in punto di corretta distribuzione sul territorio dei videoterminali per il gioco d’azzardo, la scelta del legislatore risulta ben chiara: il potere di approvare i relativi criteri è attribuito al Ministero dell’Economia, chiamato a recepire in un apposito decreto le scelte di carattere sostanziale condensate in apposita Intesa approvata nella Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del canone di leale collaborazione che notoriamente caratterizza la disciplina di materie, come quella in esame, interferenti su diversi livelli territoriali di governo.

Peraltro, proprio tale modello appare prossimo a trovare concreta attuazione: il 7 settembre 2017 è stata, infatti, sottoscritta l’apposita Intesa in Conferenza unificata, dalla quale emerge la scelta di coinvolgere (anche) gli enti locali nelle iniziative di contrasto della ludopatia, ma con l’espressa precisazione che i relativi criteri sull’ubicazione dei videoterminali potranno -a livello locale- essere introdotti soltanto nei “piani urbanistici” e nei “regolamenti comunali”, cioè nell’ambito di atti amministrativi di carattere normativo/generale la cui approvazione è attribuita esclusivamente al Consiglio Comunale, mentre nessun potere è riconosciuto al Sindaco sulla distribuzione territoriale dei videoterminali per il gioco d’azzardo.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. I, 03.09.2018, n. 767

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