(Tar Sardegna, Sez. II, 20.12.2017, n. 803)

Con sentenza n° 803/2017, il T.a.r. Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dai ricorrenti, poiché nessun obbligo di esecuzione gravava nel caso di specie sull’amministrazione comunale.

In tale occasione, il Tribunale sardo ha affermato alcuni importanti principi in tema di ottemperanza al giudicato.

In particolare, nel ricordare, che il ricorso per l’ottemperanza è lo strumento previsto dall’ordinamento processuale amministrativo per far ottenere, al ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione, l’esatto adempimento di quanto statuito dal giudicato amministrativo, ha chiarito che “l’ottemperanza non può essere utilizzata per l’esecuzione delle pronunce di rigetto”.

Più precisamente, ha puntualizzato che “solo le sentenze amministrative di accoglimento possono far nascere per l’amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi assolto solo se vengano posti in essere atti completamente satisfattivi rispetto a quelle statuizioni; le pronunce di rigetto, invece, non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l’assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall’atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, sicché rispetto a questo secondo tipo di pronunce, non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all’assetto precedente dei rapporti (così Cons. St., Sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4523)”.

Tale principio va applicato anche alle sentenze che accertano il difetto di legittimazione ad agire e alle sentenze che accertano il difetto dell’interesse al ricorso, che si caratterizzano per essere autoesecutive o autoapplicative, non necessitando di alcun provvedimento ulteriore di adeguamento della realtà materiale alla realtà giuridica.

Leggi la sentenza:

T.a.r. Sardegna, Sez. II, 20.12.2017, n. 803

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