Il D.Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti) che ha modificato l’art. 95, comma 10 del Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) introducendo l’obbligo di indicare espressamente i costi della manodopera si applica soltanto alle gare d’appalto indette successivamente alla sua entrata in vigore (20 maggio 2017).

Il T.a.r. Sardegna, con la sentenza n. 492/2019, ha respinto l’impugnazione e confermato la legittimità del procedimento avviato dall’Amministrazione nel periodo di entrata in vigore della novella all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, introdotta dall’art. 60, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 56/2017, entrata in vigore il 20 maggio 2017.

Il Tribunale amministrativo, in particolare, ha ritenuto <<dirimente rilievo è che il primo Avviso, del 10 maggio 2017, risulta emanato anteriormente all’entrata in vigore (20 maggio 2017) del nuovo art. 95 comma 10, che ha introdotto a regime la necessità di indicazione dei costi della manodopera già in sede di offerta economica. Il Collegio ritiene che la sussistenza di un “doppio Avviso” non possa travolgere le partecipazioni compiute alla luce della normativa esistente ed efficace al momento dell’avvio del primo procedimento. Si consideri che con la nota del RUP del 31.7.2017 (cfr. doc. 6, prot. n. 6906) veniva espressamente precisata la ‘salvezza’ delle domande di partecipazione già presentate dai concorrenti in forza del precedente avviso del 10.5.2017, salvo il caso in cui questi intendessero partecipare in altra forma. Esplicitando, nel dettaglio, che “il concorrente che ha già presentato la manifestazione di interesse secondo il precedente avviso del 10.5.2017 è esonerato dalla presentazione di una nuova istanza”. Qualificando, espressamente, il secondo Avviso come mera “riapertura dei termini>>.

Inoltre, lo stesso T.a.r. cagliaritano, respinta la tesi avversaria “della previsione escludente in danno degli operatori economici che (incolpevolmente) hanno fatto affidamento sul fac-simile messo a disposizione dello stesso Comune”, ha concluso per la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che non aveva escluso dalla gara gli operatori economici i quali avevano omesso di indicare esplicitamente i costi della manodopera, sia in ragione della inapplicabilità della normativa sopravvenuta, sia tenuto conto della predisposizione degli allegati per la partecipazione alla gara (che richiedevano l’indicazione separata dei costi della manodopera).

 

Leggi la sentenza:
T.a.r. Ca sentenza n. 492-2019

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continua ad utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookies oppure ottieni Maggiori Informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi